Ecobonus 110%: finalità, requisiti ed interventi consentiti
Il patrimonio edilizio italiano necessita di una profonda opera di riqualificazione. Secondo i dati diffusi dall’ISTAT, dei circa 12 milioni di edifici ad uso residenziale attualmente esistenti in Italia, oltre il 50% appartiene ad un periodo antecedente alla prima metà degli anni ’70.
E’ evidente come in un simile contesto si riscontrino grosse problematiche dal punto di vista energetico, statico ed antisismico; l’unico rimedio è porre in atto politiche che incentivino la ristrutturazione e la riqualificazione degli edifici più vecchi.
Già da alcuni anni chi ha necessità di ristrutturare casa può disporre di agevolazioni fiscali che rappresentano un incentivo a conseguire la riqualificazione dell’immobile. Queste agevolazioni si ottengono sotto forma di detrazioni IRPEF (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) ed IRES (l’imposta sul reddito delle società) sulle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione:
- 50% per ristrutturazioni edilizie;
- 36% per il rifacimento di aree verdi e giardini;
- tra il 50 ed il 75% per i vari interventi che rientrano nel cosiddetto Ecobonus, ideato per incentivare la riqualificazione energetica degli edifici (tra gli interventi citiamo la coibentazione delle pareti, l’installazione di moderne caldaie a condensazione, l’installazione di pannelli solari termici);
- detrazioni fino all’85% per interventi di riqualificazione sismica che rientrano nel cosiddetto Sismabonus.
Tali detrazioni sono consentite fino a limiti di spesa massimi che variano a seconda dell’intervento, inoltre vengono erogate sotto forma di riduzione imposte (10 rate annuali di pari importo).
Il DECRETO LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (conosciuto anche come DL Rilancio 2020) rappresenta una novità fondamentale per il settore edilizio, in quanto prevede un potenziamento delle detrazioni fiscali previste con Ecobonus e Sismabonus.
Si tratta di un vero e proprio super bonus dove si incrementa l’aliquota di detrazione fiscale fino al 110% e si consente di realizzare gli interventi di riqualificazione necessari praticamente a costo zero (nel rispetto di determinati vincoli di realizzazione e di spesa complessiva).
La detrazione fiscale del 110% viene erogata con 5 quote annuali di pari importo (non più 10) e si da anche l’opportunità di poter optare per la cessione del credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori. Grazie alla cessione non dovremo anticipare alcuna somma di denaro (in pratica otterremo una ristrutturazione a costo zero!). Sarà compito della banca o dell’impresa che ha svolto il lavoro, anticipare le somme per la sua realizzazione, andando ad incassare in seguito il credito d’imposta dal fisco.
La cessione del credito d’imposta non ha limitazioni di passaggi (chi riceve il credito può quindi cederlo a sua volta).
Il potenziamento dell’Ecobonus fino al 110% può rappresentare una spinta decisiva per tutti coloro che sono interessati migliorare le prestazioni energetiche del proprio edificio, ma non hanno ancora voluto per farlo a causa delle troppe spese.
Vediamo insieme tutte le caratteristiche di questa importante detrazione fiscale.
Detrazione fiscale per Ecobonus al 110%: chi sono i beneficiari
L’Ecobonus potenziato al 110% riguarda a tutti gli effetti:
- interventi su prime e seconde case unifamiliari (si è dibattuto molto soprattutto sugli interventi nelle seconde case, inizialmente non comprese nell’elenco dei beneficiari. Le ultime notizie confermano la presenza di un nuovo emendamento che estende la possibilità di ottenere la detrazione anche per le seconde case unifamiliari);
- interventi su condomini;
- interventi su strutture alberghiere, con la discriminante che il proprietario sia anche gestore dell’attività;
- gli enti non commerciali, compresi quelli appartenenti al terzo settore e quelli religiosi;
- gli immobili adibiti all’attività di scuola paritaria d’infanzia non profit;
- i beni provenienti da patrimoni immobiliari dismessi da società a partecipazione pubblica e quelli di associazioni e società sportive dilettanti.
Gli interventi che consentono di accedere all’Ecobonus al 110% possono essere usufruiti da:
- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- istituti autonomi case popolari (IACP);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Detrazione fiscale per Ecobonus al 110%: tipologie di intervento ammesse
Per conoscere meglio quali sono gli interventi che possono rientrare nel cosiddetto Ecobonus 110%, dobbiamo considerare il contenuto dell’Art. 119 del Dl Rilancio 2020, intitolato “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”.
Gli interventi devono essere effettuati in un periodo temporale compreso tra il 1 Luglio 2020 ed il 31 Dicembre 2021 (salvo future proroghe che spostino il limite ancor più in avanti) e consentiranno di usufruire di una detrazione fiscale del 110% che verrà erogata in 5 quote annuali di pari importo (quindi non più 10!).
Il tetto massimo di spesa che consente di accedere all’Ecobonus 110% varia a seconda della tipologia di intervento consentite, come riportato di seguito.
- Interventi di isolamento termico (come ad esempio la coibentazione delle pareti interne di casa, l’installazione di cappotti termici sulla facciata esterna) che riguardino le superfici opache verticali ed orizzontali dell’involucro dell’edificio. Questi lavori devono interessare almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso.
Il limite di spesa per accedere alla detrazione è pari a 60.000 euro per il numero di unità immobiliari dell’edificio considerato.
- Interventi che riguardano le parti comuni degli edifici per la sostituzione di vecchi impianti di climatizzazione con impianti centralizzati, come:
- impianti per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza pari almeno alla classe A di prodotto;
- impianti a pompa di calore ed impianti ibridi pompa di calore + caldaia;
- impianti geotermici domestici abbinati ad impianti fotovoltaici;
- impianti di microcogenerazione domestica.
Rientra nella possibilità di accedere alla detrazione 110% anche la spesa di smaltimento e bonifica del vecchio impianto sostituito! Per quanto riguarda i climatizzatori, la loro sostituzione può portare alla detrazione fiscale potenziata solo se vi è una completa sostituzione del vecchio impianto a favore del nuovo!
Per questa serie di interventi il limite di spesa che consente l’accesso alla detrazione 110% è pari a 30.000 euro per il numero di unità immobiliari dell’edificio considerato.
Queste valutazioni riguardano anche gli interventi sugli edifici unifamiliari (si potrà quindi sostituire un vecchio sistema climatizzazione invernale autonomo con uno nuovo e compreso nel precedente elenco, rispettando un limite di spesa pari a 30.000 euro).
- Interventi che prevedono l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. In questo caso il limite di spesa consentito è pari a 48.000 euro ed in ogni caso nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWh di potenza nominale dell’impianto. In questo caso sussiste una limitazione ulteriore, ossia che l’intervento sia eseguito congiuntamente ad almeno uno dei macro-interventi citati in precedenza.
- Interventi di installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, a patto che anche in questo caso siano combinati con uno dei macro-interventi precedentemente citati (non vengono citati attualmente limitazioni sulla spesa massima).
Un ultimo aspetto da chiarire riguarda il comma 3 dell’Articolo 119 del DL Rilancio, che da importanti informazioni sulle condizioni generali di accesso a questa detrazione fiscale potenziata.
Tale testo riporta che gli interventi appena citati “devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata”. Vige, inoltre, l’obbligo di comunicare l’inizio dei lavori di ristrutturazione all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).
Questa serie di condizioni vale anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e per le colonnine di ricarica domestica dei veicoli elettrici, che non possono accedere all’Ecobonus 110% se non accompagnati da uno dei tre macro-interventi precedentemente citati (isolamento termico, nuovi impianti di climatizzazione centralizzati, nuovi impianti di climatizzazione su edifici unifamiliari).